Teramo in D, la sentenza

Analizziamo le motivazioni che hanno portato alla retrocessione per illecito sportivo

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CampitelliLa Figc attraverso un proprio tweet aveva annunciato la pubblicazione delle sentenze per le ore 9,30 di questa mattina. L’altissimo numero di contatti ha però mandato in tilt il server, con il risultato di un forte ritardo nella divulgazione. Così sono stati gli organi di informazione ad anticipare i verdetti della giustizia sportiva. La retrocessione in serie D del Teramo ha spalancato all’Ascoli le porte della cadetteria. La sentenza è immediatamente esecutiva, ragion per cui il calendario di serie B (in programma il 25 agosto a Pescara) conterrà il nome dell’Ascoli. Ma non è ancora finita, perché l’avvocato Eduardo Chiacchio ha già preannunciato ricorso alla Corte Federale d’Appello. L’udienza – non ancora fissata – si terrà tra una decina di giorni, quindi a ridosso dell’avvio dei campionati.
Analizziamo meglio le motivazioni della sentenza, contenuta nel comunicato ufficiale numero 16 del Tribunale Federale Nazionale.

Chiave nella valutazione della commissione presieduta da Sergio Artico la posizione di Luciano Campitelli, il cui coinvolgimento nella combine è “data dalle dichiarazioni di Barghigiani, da un lato, e del Di Giuseppe, dall’altro. E’ il Barghigiani, difatti, che nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura Federale in data 17 giugno 2015, conferma che il Campitelli fosse presente ai due incontri tenutisi ad Albisola prima e dopo la gara, nei quali vennero perfezionati i termini dell’illecito. Ed è Di Giuseppe, nella conversazione telefonica avuta il 30 aprile 2015, alle ore 11.35, con il Di Nicola, a lasciare intendere che aveva avuto l’assenso ad andare avanti dal proprio Presidente”.
Nemmeno le prove testimoniali raccolte nel corso del dibattimento, con i testi Fabio Mignini e Pasqualino Testa, “pur nella parziale diversità di orari indicati” sono riuscite ad estraniare la figura del presidente del Teramo dall’incontro avvenuto presso il Bar Ambra di Albisola. Anzi, la loro testimonianza ha di fatto “confermato che, intorno alle ore 12 del 2 maggio 2015, il Campitelli si assentava, per andare a riposare nella propria stanza nell’albergo dove alloggiava, per poi ricomparire intorno alle ore 13, quando la squadra, unitamente allo staff tecnico ed ai dirigenti, si dirigeva verso lo stadio del Savona”.
Non viene ritenuto credibile che il Campitelli si sia isolato da tutti “visto il momento di particolare concitazione che viveva, nelle ore prossime ad un incontro così decisivo” e la sua assenza è avvenuta “proprio nell’intervallo temporale in cui si è tenuto l’incontro nella vicina Albisola, dall’albergo, rendendo logicamente certa la sua partecipazione all’incontro”.
In pratica l’arma delle testimonianze si è ritorta contro la versione del presidente Campitelli.
“A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento logico, e cioé che l’accordo prevedeva il pagamento di un ingente corrispettivo, che, presumibilmente poteva essere messo a disposizione solo dal socio di riferimento del Teramo, e non certo da altri soggetti”.
Viene inoltre rimarcata la “circostanza che il Campitelli abbia rincontrato, dopo la gara, e sempre ad Albisola, il Barghigiani, incontro a cui non avrebbe avuto motivo di partecipare, se non per ribadire i termini dell’accordo illecito, stante che il Barghigiani era stato da lui conosciuto solo la mattina dello stesso giorno e non vi era alcun motivo plausibile che, di ritorno verso Teramo, in cui l’intera squadra era attesa dalla cittadinanza in festa, si fermasse nuovamente per incontrarlo”.

Poche righe invece su Marcello Di Giuseppe, il cui coinvolgimento “nell’illecito del Teramo è risultato provato. E’ lui, difatti, a contattare il Di Nicola, ed è lui a farsi parte attiva per trascinare nell’accordo lo stesso Presidente Campitelli, tenuto prudentemente ai margini della vicenda su indicazione dello stesso Di Nicola (conversazione del 2 maggio 2015, delle ore 8.47) evidentemente perché persona non avvezza a tali vicende”.
Vengono inoltre elencati tutti gli spostamenti dei giorni precedenti la partita in cui Di Giuseppe si attiva per trovare l’accordo sull’illecito, ponendo “concretamente in essere atti idonei ad alterare la gara”.

Si legge poi che “per quanto riguarda le società Teramo e Savona il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze, ha ritenuto congrua ed afflittiva con riferimento a tutte le violazioni contestate la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica accompagnate dalla sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo”.
Ciò significa che la retrocessione in serie D del Teramo e l’ammenda pari a € 30.000 è il cumulo delle tre respondabilità (diretta, oggettiva e presunta) e che quindi, in caso di eventuale – ma remota, stando alle lucide motivazioni della sentenza – esclusione della responsabilità diretta in secondo grado, la sanzione andrebbe ritarata sulla base di quella oggettiva e presunta con le aggravanti previste dall’articolo 7 del codice di giustizia sportiva del “vantaggio in classifica conseguito”.
Ergo, servirebbe un’impresa giuridica al Teramo per riappropriarsi della Lega Pro, mentre la serie B sembra ormai soltanto una chimera.

Di seguito la sentenza integrale del Tribunale Nazionale Federale.
SentenzaFigcSavona_Teramo

1 Commento

  1. guerrino antonelli 20 agosto 2015 at 15:05

    Molto chiara la cosa, io cambierei le regole… se un ds o altro dirigente fa certe cose ne risponde pesantemente cmq il club. Saranno i club preventivamente a tutelarsi da certi personaggi. Quando c è combine pochi discorsi.. si pagano gli errori.

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